Arrêter de travailler? Attention... – Penser à sa retraite – Prestations

All’età del pensionamento (64 anni per le donne, 65 per gli uomini), l’AVS versa la rendita di vecchiaia, eventualmente, indennità complementari e/o assegni per grandi invalidi. L’attribuzione delle prestazioni non avviene in modo automatico, ma è subordinata alla presentazione di una richiesta, mediante specifico formulario.

Calcolo delle rendite

La prestazione principale del regime AVS è costituita dalla rendita di vecchiaia; le altre
eventuali rendite sono calcolate in percentuale di questa.

I redditi realizzati durante il matrimonio, al pari di eventuali accrediti educativi e di assistenza, sono ripartiti per metà tra i coniugi, secondo il sistema dello splitting; sistema questo che contribuisce a ripristinare uguaglianza tra il coniuge che esercita un’attività lucrativa e quello che, invece, che non la esercita.

La rendita massima attuale è pari a 2‘320 franchi al mese; la minima di 1’160 franchi (valori 2012).

Rendite limitate per le coppie

Nonostante il carattere individuale del diritto alla rendita delle persone sposate, la somma delle due rendite della coppia non può oltrepassare il 150% dell’importo della rendita massima, semplice, di vecchiaia. Tale limite è fissato attualmente a 3’480 franchi al mese (valori 2012). Se la somma globale è maggiore, le due rendite sono ridotte in modo proporzionale (art. 35 LAVS).

Rendite per figli

Pensionati e pensionate AVS ricevono, per i loro figli che non hanno compiuto 18 anni, una rendita complementare per ciascun figlio. Tale rendita è prolungata, eventualmente, fino a 25 anni per figli in formazione (scuola, apprendistato, studi universitari). La rendita per figlio è pari al 40% della corrispondente rendita di vecchiaia. Ciascuno dei coniugi ha diritto alla rendita per figlio; ma se entrambi sono a beneficio di una rendita, la complementare per il figlio è limitata al 60% della rendita massima di vecchiaia.

Rendita di vedovo(a)

*l’AVS non prevede alcuna rendita superstiti per partner che vivono in concubinato;

Rendita per orfani

I figli che hanno perso un genitore hanno diritto alla rendita per orfani fino all’età di 18 anni, eventualmente fino a 25 anni quando sono in formazione.

In caso di decesso dei due genitori, l’orfano ha diritto a due rendite per orfani ; queste però sono limitate al 60% della rendita massima di vecchiaia (art. 25 LAVS).