Dopo il congedo di maternità, la madre può, in via di principio, iscriversi alla
disoccupazione se intende esercitare (o riprendere) un’attività professionale. In tal caso, potrà percepire indennità di disoccupazione, ma solo dopo aver osservato un termine d’attesa di cinque giorni lavorativi (salvo aver beneficiato di disoccupazione prima del congedo).
A tale scopo, potrà essere considerata idonea al collocamento, vale a dire essere disposta ad accettare un lavoro adeguato, a partecipare a misure d’integrazione ed essere in grado (dal punto di vista della salute e degli impegni familiari) e in diritto (autorizzazione) di lavorare (art. 15 LADI).
In ogni caso, l’ufficio del lavoro esige che la madre organizzi adeguatamente la custodia del figlio. In effetti, una persona che non vuole o non può – per ragioni personali o familiari – impegnare la propria capacità lavorativa come normalmente l’esige qualsiasi datore di lavoro, non è considerata adatta al collocamento.
Gli assicurati che, in ragione di altre obbligazioni o di circostanze personali, vogliono esercitare un’attività lucrativa unicamente durante un certo orario del giorno o della settimana, possono essere considerati idonei al collocamento, ma solo con riserva. In effetti «occorre riconoscere la non attitudine al collocamento quando l’assicurato pone limiti così stringenti nella scelta di un impiego da rendere molto incerta la possibilità di trovarne uno» (ATF 112 V 217).