La madre che ha interrotto la propria attività professionale per un certo periodo – e per tale ragione non può pretendere l’indennità di disoccupazione – ha il diritto di iscriversi quale ricercatrice d’impiego.
Secondo la legge contro la disoccupazione infatti si considera disoccupata (anche) la persona che si è annunciata all’ufficio del lavoro del suo comune di domicilio al solo fine di essere collocata.
Se la richiedente ricerca unicamente un lavoro a tempo parziale – sia come attività principale o attività accessoria di altro impiego – oppure un’attività a tempo pieno mentre esercita un’attività a tempo parziale, la si considera parzialmente disoccupata (art. 10 LADI).
Misure relative al mercato del lavoro
La legge contro la disoccupazione completamente emendata nel 2003, tende prioritariamente al reinserimento rapido e duraturo dei disoccupati nel mondo del lavoro.
Piuttosto che concedere indennità (di disoccupazione : processo passivo), la legge privilegia misure finalizzate al reinserimento del disoccupato nella vita professionale, il più presto possibile.
A tale scopo, l’assicurazione finanzia e incoraggia diverse misure relative al mercato del lavoro, quali la consulenza e il collocamento, il rimborso di spese per la riqualificazione o la formazione continua, l’organizzazione o la presa a carico di corsi individuali o collettivi, la concessione di indennità di avvio al lavoro o di formazione, il rimborso di spese per la partecipazione a programmi occupazionali e il versamento di indennità giornaliere speciali per stage professionali in imprese o nelle amministrazioni (pubbliche) (art. 60 – 71d LADI).
Queste misure possono essere particolarmente interessanti per le madri che, dopo un
periodo dedicato ai figli, intendono reintegrarsi nella vita professionale, in particolare:
- l’assicurazione può concedere indennità d’avvio al lavoro, partecipando, per sei mesi
- eccezionalmente anche fino a dodici mesi – ai costi salariali del datore di lavoro che
assume disoccupati il cui collocamento risulti essere difficile (art. 65 e 66 LADI, art. 90
OADI). Se il disoccupato ha 50 o più anni, la durata del sostegno è di 12 mesi (art. 66
cpv. 2 bis LADI). Tuttavia, al termine di tale periodo occorre che l’assicurato possa
fare affidamento su un’assunzione durevole da parte del datore di lavoro.
L’indennità di avvio al lavoro copre la differenza tra il salario effettivo che il
lavoratore/la lavoratrice ancora inesperto(a) percepisce e il salario normale su cui
potrà contare una volta introdotto(a). L’indennità può anche superare il 60% del
salario normale. L’indennità è progressivamente ridotta nel corso della durata delle
prestazioni (esempio: 60% per i primi 2 mesi, poi 40% per i 2 mesi successivi e 20%
gli ultimi due);
- l’assicurazione disoccupazione può finanziare altresì una formazione professionale al massimo di tre anni nella misura in cui la persona (padre o madre) ha più di 30 anni e non ha mai conseguito una formazione professionale OPPURE quando presenti grandi difficoltà a trovare un impiego corrispondente alla sua formazione (art. 66a LADI, art. 90a OADI). Per beneficiarne, l’assicurato deve essere in possesso di un contratto di formazione ai sensi della vigente legge sulla formazione professionale.
Richieste
Le richieste di indennità di formazione devono essere presentate presso il competente ufficio cantonale, 8 settimane prima di adottare le misure (art. 90a cpv. 7 OADI). Il termine quadro si prolunga fino alla fine della formazione concessa (art. 66c cpv. 4 LADI).
Donne incinte o in congedo maternità: misure di disoccupazione
La donna incinta è tenuta a partecipare alle misure professionali (corsi, programmi
d’impiego temporanei o qualificanti, stage e simili) alle quali il consulente (del personale) l’ha indirizzata, fino alla fine della gravidanza. Può esserne dispensata solo mediante presentazione di certificato medico. Per contro, nessuna misura può esserle imposta, durante il congedo di maternità.