Il datore di lavoro non ha la facoltà di ridurre le ferie della lavoratrice incinta se l’assenza è durata meno di due mesi. Viceversa, il diritto alle ferie può essere ridotto in caso di assenza superiore ai due mesi.
La riduzione è pari a un dodicesimo per il terzo mese e per un ulteriore dodicesimo per ciascun mese aggiuntivo (di assenza). Per contro, la legge esclude espressamente una riduzione delle ferie in ragione dell’assenza riconducibile al congedo di
maternità obbligatorio di 14 settimane (art. 329b cpv. 3 CO).
Esempio: una commessa ha diritto a quattro settimane di ferie all’anno; è stata assente tre mesi per gravidanza. Le sue ferie si riducono in modo proporzionale (20 giorni di vacanze divisi per 12).