Il datore di lavoro è tenuto – previa presentazione di certificato medico – a dare congedi a lavoratori/lavoratrici aventi responsabilità familiari e per il tempo necessario ad accudire il figlio malato, fino a tre giorni (art. 36 cpv. 3 LL).
Questa disposizione trova fondamento nel fatto che prodigarsi per le cure al proprio figlio costituisce un’obbligazione legale (art. 276 CC).
Il diritto al salario è mantenuto (art. 36, commi 3 e 4, LTr, dall’1.1.2021).
Nuovo termine per ogni nuovo caso
Per ciascun nuovo caso di malattia del figlio – attestato mediante certificato medico – dà diritto a un nuovo congedo di tre giorni; e questo vale per ciascun figlio. Non c’è limite al numero di congedi in un anno.
Buona fede
Secondo le regole della buona fede, il padre o la madre sono tenuti a riprendere il lavoro non appena la custodia del bimbo malato è stata organizzata, quindi anche nel caso in cui il termine dei tre giorni non sia interamente trascorso.
Tre giorni non sono sufficienti
Che cosa succede se i tre giorni non sono sufficienti? E’ il Codice delle obbligazioni a fornire risposta, autorizzando la madre o il padre ad assentarsi il tempo necessario in virtù della disposizione generale sugli impedimenti senza colpa (art. 324a CO).
Diritto al salario
Dal 1° gennaio 2021, la Legge sul lavoro LTr disciplina il diritto al salario durante i primi tre giorni di assenza per malattia del bambino (art. 36 comma 3 LTr).
Congedo retribuito in caso di gravi problemi di salute del bambino
Dal 1° luglio 2021, i genitori che lavorano hanno diritto a un congedo di 14 settimane per assistere un figlio gravemente malato o ferito. Questo congedo, che è compensato dall’indennità di perdita di guadagno (IPG), può essere fruito nell’arco di 18 mesi, in blocchi o in singoli giorni. La perdita di salario è compensata all’80% dello stipendio. (CO Art. 329h).
Congedo di breve durata esteso ai familiari
A partire dal 1° gennaio 2021, nel Codice delle obbligazioni viene introdotto un congedo retribuito di 3 giorni per consentire ai lavoratori di prendersi cura di un familiare o del proprio partner a causa di una malattia o di un infortunio. Il congedo può durare al massimo tre giorni per caso e non può superare i dieci giorni in un anno (art. 329g CO, art. 36 cpv. 4 LL).
Per parenti si intendono gli ascendenti e i discendenti diretti (principalmente genitori e figli) e i fratelli e le sorelle, oltre al coniuge, al partner registrato, ai suoceri e alla persona che vive ininterrottamente da almeno cinque anni nella stessa abitazione del dipendente.