Bébé est né – Le congé maternité

50 anni di attesa

Dal 1945 la Costituzione federale impone alla Confederazione di introdurre un’assicurazione maternità a livello federale. A seguito di molteplici tentativi da parte dei sindacati, delle organizzazioni femminili, di determinati partiti politici e di iniziative popolari non andate a buon fine, tale mandato costituzionale è stato finalmente adottato – per via popolare – in data 3 ottobre 2003 (Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG RS 834.1). L’introduzione dell’assicurazione maternità obbligatoria, entrata in vigore il 1° luglio 2005, ha colmato una vistosa lacuna del sistema sociale svizzero.

Regolamentazioni cantonali

Il congedo maternità è dunque vigente a livello federale. Le regolamentazioni cantonali previgenti più estese conservano validità, come quella del cantone di Ginevra; infatti, più generosa delle disposizioni federali, questa legge cantonale prevede un congedo di maternità minimo di 16 a 20 settimane (in base all’anzianità di servizio), pagato al 100%. Tale normativa interviene in forma complementare rispetto alle indennità federali, i 98 primi giorni, poi in maniera integrale per le due ultime settimane (dal 99esimo al 112esimo giorno). L’importo minimo dell’indennità è fissato a 62 franchi al giorno e quello massimo a 280 (dati 2012).

Conviene dunque informarsi bene sull’eventuale esistenza di disposizioni cantonali,
contrattuali o convenzionali che potrebbero essere più vantaggiose. In ogni caso, le soluzioni proposte devono essere almeno equivalenti alla prestazione federale (14 settimane all’80% del salario).

Dall’introduzione del congedo di maternità federale, nuove leggi cantonali hanno visto la luce (ad. es., VD dal 1.1.2009 o FR dal 1.7.2011). Questi regimi cantonali possono prevedere prestazioni più estese sia in termini di durata del diritto che di importo dell’indennità. Sovente ampliano anche la cerchia dei beneficiari, riconoscendo un’indennità alle persone che non esercitano attività lucrativa. I cantoni possono peraltro prevedere un congedo di adozione, non previsto dalla legge federale, ma pur presente in determinate contratti collettivi di lavoro. Quando spetta l’indennità federale, quella cantonale interviene a livello complementare.

Nuovo: congedo paternità a livello federale

Dal 1° gennaio 2021, ogni padre di un bambino nato dopo il 31 dicembre 2020 ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità, che corrispondono a 14 indennità giornaliere.

Il congedo di paternità è stato adottato con voto popolare il 27 settembre 2020. Questo voto corona un impegno di oltre dieci anni da parte di diverse organizzazioni, tra cui Travail.Suisse, l’organizzazione mantello indipendente dei lavoratori.

Diritto al congedo di maternità

Diritto all’indennità

Indennità di maternità

Analisi di qualche regolamentazione

Prolungamento del congedo maternità

Imprevisti alla nascita

Adozione