L’applicazione di misure di protezione della salute incombe in primo luogo al datore di lavoro. Le autorità cantonali e federali non esercitano che funzioni di vigilanza. I cantoni devono garantire controlli, interventi di personale femminile o il ricorso a tali persone per trattare le specifiche questioni delle lavoratrici (art. 79 cpv. 2 lettera b) OLL1).
Denuncia all’ispettorato cantonale del lavoro
La lavoratrice – eventualmente con l’intermediazione del sindacato – può denunciare
all’ispettorato cantonale del lavoro eventuali omissioni nelle prescrizioni destinate a tutelare la propria salute. L’ispettorato potrà allora convalidare il rifiuto della lavoratrice a esercitare il lavoro che le viene richiesto in violazione delle regole di tutela. Il datore di lavoro sarà tenuto a subire tale rifiuto e dovrà continuare a remunerare la lavoratrice, non potendo fare, del rifiuto di lavoro, un motivo di licenziamento in tronco.
Allorquando il/la rappresentante sindacale o la lavoratrice riscontri irregolarità o infrazioni di leggi, ordinanze o decisioni (ad esempio, omissione di dare mandato allo specialista della sicurezza del lavoro per la dovuta analisi dei rischi), possono riferire all’autorità cantonale (ispettorato cantonale del lavoro), all’ispezione federale del lavoro o al servizio medico del lavoro (art. 54 cpv. 1 LL) che provvedono a contestare l’infrazione al contravventore, invitandolo a osservare la prescrizione o la decisione disattesa (art. 51 cpv. 1 LL).
Allorquando una infrazione costituisce nel contempo violazione di una convenzione collettiva di lavoro (in ambito pubblico) – o di contratto collettivo di lavoro, CCL, in ambito privato), l’autorità cantonale può tenere conto delle misure concordate dalle parti in convenzione per farla osservare (art. 51 cpv. 3 LL).
Disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP)
Se il responsabile non dà seguito alle richieste di intervento delle competenti autorità, l’autorità cantonale (ispettorato del lavoro) adotta la decisione, prospettando altresì l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 292 del codice penale svizzero (art. 51 cpv. 2 LL).
Rischio in caso di inosservanza
Allorquando la inosservanza di una decisione metta in serio pericolo la vita o la salute dei lavoratori, delle lavoratrici o del vicinato dell’azienda, l’autorità cantonale può – previa diffida scritta – opporsi all’utilizzo di locali o di installazioni e, in casi particolarmente gravi, può disporre addirittura la chiusura dell’azienda per un periodo determinato (art. 52 cpv. 2 LL).
Responsabilità penale del datore di lavoro
Il datore di lavoro risponde penalmente in caso di violazione di prescrizioni sulla tutela della salute o sulla speciale protezione delle donne, sia che abbia agito intenzionalmente sia per semplice negligenza (art. 59 cpv. 1 lettera a) e c) LL).
Egli è soggetto alla pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL).