Bébé est né – Etre parents et travailler – Allocations familiales

La nuova legge sugli assegni familiari (LAFam RS 836.2) del 24 marzo 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, prevede un’unica disciplina federale per tutti gli assegni familiari.

Tale norma definisce gli assegni familiari come prestazioni in denaro, uniche o periodiche, finalizzate a compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli (art. 2).

Finora, con riserva degli assegni versati agli agricoltori e ai lavoratori agricoli, la materia era rilevante per i soli cantoni dove era regolamentata in modo privato, da determinate associazioni professionali o interprofessionali.

In Svizzera, vigevano una cinquantina di sistemi (di assegni familiari) differenti; 26 soluzioni cantonali per i lavoratori, diversi sistemi cantonali per gli indipendenti o per le persone senza attività lucrativa e una soluzione per l’agricoltura. In quest’ultimo settore, la Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) resta in vigore come legge speciale.

Legge quadro federale

La LAFam costituisce una legge quadro che prescrive importi minimi per gli assegni per i figli e per la formazione professionale.

La legge prevede che tutti i cantoni sono tenuti a versare ai genitori assegni di almeno 200 franchi per ogni figlio fino a 16 anni e assegni di formazione di almeno 250 per quelli di età compresa tra 16 – 25 anni.

I cantoni possono prevedere – nell’ambito delle loro disposizioni – assegni familiari (per figli e per la formazione) più elevati rispetto a quelli della legge federale come pure assegni di nascita e di adozione. Può anche trattarsi di una prestazione unica (art. 3 cpv. 2 LAFam). Una cassa (di compensazione) può essere più generosa; aspetto questo che spiega la differenza tra cantoni. Per una tabella dei differenti assegni si consulti la pubblicazione (memento) 6.08 UFAS, p. 3.

I regimi cantonali degli assegni familiari regolano le competenti casse di compensazione. Al di fuori di tali casse pubbliche – alle quali si affiliano le persone senza attività lucrativa – esistono in Svizzera oltre 500 casse private, professionali e interprofessionali. Il datore di lavoro può, di norma, scegliere liberamente di aderire all’una o all’altra. Ma le disposizioni di diritto pubblico e determinati CCL per alcuni settori limitano tale facoltà di scelta.

I sistemi vigenti si basano sul principio un figlio = un assegno; ne deriva che:

Hanno diritto agli assegni familiari i salariati (senza limite di reddito) e le persone senza attività lucrativa (ma con un limite di reddito, art.19 LAFam).

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2013, anche gli indipendenti beneficiano degli assegni in tutta la Svizzera. Infatti, il 18 marzo 2011, il parlamento ha approvato una revisione di legge in tal senso.

Dal 1° gennaio 2011 esiste un registro degli assegni familiari (art. 21a e ss. LAFam) che centralizza le prestazioni versate per i figli domiciliati in Svizzera e all’estero; il registro offre un accesso limitato via internet, indicando il numero AVS del figlio e la data di nascita, in modo da poter verificare chi beneficia di assegni.

Il diritto agli assegni nasce e si estingue di pari passo con il diritto al salario. Poiché la
persona è impedita al lavoro per malattia o per infortunio, gli assegni sono versati in ogni caso durante il mese in cui si è verificato l’impedimento e per i tre mesi seguenti (in caso di malattia di lunga durata, gli assegni federali non sono più dovuti dopo tale termine). Per colmare tale lacuna, i cantoni possono prevedere prestazioni sostitutive. Gli assegni sono versati durante il congedo di maternità, ma per non oltre 16 settimane (art. 10 cpv. 2 OAFam).

Il diritto agli assegni si prescrive in 5 anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta (art. 1 LAFam e art. 24 LPGA).

Finanziamento

Gli assegni familiari sono finanziati dal datore di lavoro che versa alla cassa di
compensazione alla quale è iscritto i contributi prelevati dai salari soggetti ad AVS.

L’aliquota varia in funzione dei cantoni e della cassa. Nel cantone VS, i salariati partecipano al finanziamento.
Non sussiste obbligo di contribuzione per le persone che non esercitano attività lucrativa secondo la legge federale. Tuttavia, i cantoni possono introdurre, in determinati casi, un tale obbligo, al pari di quanto hanno già fatto i cantoni TI, VS, SO e AG.

Gli assegni familiari in agricoltura (LAF) sono finanziati dai datori di lavoro e da enti
pubblici.

Prestazioni per la madre e il padre

Gli assegni familiari comprendono:

La nozione di formazione è identica a quella prevista dall’AVS per l’ottenimento della
rendita di orfano, ossia:

Tuttavia, il giovane in formazione usufruisce del diritto all’assegno (di formazione) fintanto che il suo reddito annuale non supera l’importo previsto per la rendita di vecchiaia completa, massima AVS, adesso di 27’840 franchi (dati 2012).

Dal 1° gennaio 2012, gli assegni di formazione (professionale) sono versati anche per giovani che seguono corsi di formazione di lunga durata all’estero. Prima, tali assegni erano dovuti solo durante il primo anno di formazione (all’estero). Tale pratica è stata ritenuta troppo restrittiva dal Tribunale federale. Conseguentemente, l’Ordinanza sugli assegni familiari è stata rivista, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 7 cpv. 1bis OAFam).

Congedo non pagato

A partire dal 1° gennaio 2012 – a seguito di una decisione del Tribunale federale (decisione del TF del 23 marzo 2011 (8C_713/2010) – gli assegni familiari non sono più versati in caso di congedo non pagato, in quanto mancava la base legale. Prima di tale decisione, erano versati come in caso di impedimento al lavoro. Al fine di correggere tale situazione, il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sugli assegni familiari, introducendo l’art. 10 cpv. 1bis OAFam il quale stabilisce espressamente che in caso in congedo non pagato, gli assegni sono versati dal mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi. La revisione è in vigore dal 1° gennaio 2013.

A seguito della sospensione del versamento degli assegni – in ragione di un eventuale
impedimento al lavoro, o di congedo non pagato – il diritto si ripristina a partire dal primo giorno del mese di ripresa del lavoro (art.10 cpv. 1ter OAFam).

Figli che hanno diritto agli assegni

Di norma, gli assegni familiari sono dovuti per tutti i figli a carico, ossia:

Concorso degli aventi diritto e versamento di differenze

Considerato che un solo assegno deve essere versato per ciascun figlio, è stato definito un ordine di priorità per stabilire chi – padre o madre, o eventuali altri aventi diritto – possono pretenderne il pagamento. Vige quindi il seguente ordine di priorità (art. 7 LAFam):

L’altro genitore o altri aventi diritto possono ricevere la differenza quando l’importo degli assegni familiari – secondo il regime applicabile nel cantone – è più elevato rispetto agli assegni versati in virtù delle regole sulla priorità. Non ha luogo il pagamento della differenza, invece, quando la persona non esercita attività lucrativa.

Contributo di mantenimento e versamento degli assegni familiari a terzi

La persona tenuta a pagare contributi di mantenimento, versa gli assegni familiari in
aggiunta ai contributi dovuti (art. 8 LAFam).

Gli assegni concorrono a soddisfare i bisogni del bambino; dunque, devono essere pagati alla persona che se ne occupa. Quando questo non avviene, gli assegni possono essere versati direttamente al bambino o al suo rappresentante legale (art. 9 LAFam).

Persone senza attività lucrativa

Gli assicurati AVS al pari delle persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari solo quando il loro reddito imponibile – secondo la legge federale – è pari o inferiore a una volta e mezzo l’ammontare della rendita di vecchiaia completa, massima; ossia 41’760 all’anno (valori 2012 : 27’840 x 2) e non beneficiano di prestazioni complementari AVS/AI.

Sono anche escluse dal diritto le persone che beneficiano di rendita ordinaria di vecchiaia o il cui coniuge riceva una tale rendita o eserciti un’attività indipendente. Vaud ha innalzato il limite di reddito a 55’680 franchi; Ginevra e Jura l’hanno soppresso. In tutti gli altri cantoni si applica il vigente limite LAFam. I cantoni di GR, ZH, BE, FR, GL, BS, BL, AI, SG, AG, VD, VS, NE, GE e JU hanno ampliato leggermente la cerchia dei beneficiari: i salariati il cui reddito è inferiore al limite minimo che consente il pagamento degli assegni, ne beneficiano a pari titolo delle persone senza attività lucrativa.

Assegni familiari per indipendenti

A partire dal 1° gennaio 2013, anche gli indipendenti devono essere affiliati a una cassa di compensazione per assegni familiari. Da questa data, sono altresì tenuti a pagare contributi sul reddito dell’attività lucrativa e beneficiano delle stesse prestazioni previste per i salariati, ossia, almeno 200 franchi al mese
per ciascun figlio e 250 per assegni di formazione professionale. Questi importi possono essere elevati dai singoli cantoni; determinati cantoni prevedono anche contributi di nascita e di adozione.

Per finanziare gli assegni, gli indipendenti devono affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari. I contributi da versare saranno calcolati sulla base dei loro redditi soggetti ad AVS, tuttavia allineati al salario massimo assicurato, secondo la LAINF (attualmente 126’000 franchi, dati 2012).

Ulteriori informazioni

Le casse cantonali di compensazione forniscono volentieri informazioni in merito. I loro indirizzi sono disponibili nelle ultime pagine degli elenchi telefonici o via
www.ausgleichskasse.ch (per il Ticino – istituto delle assicurazioni sociali)

Il sito dell’ Ufficio federale delle assicurazioni sociali dà gli importi attuali degli assegni, un accesso limitato al Registro degli assegni famigliri, le basi legali, un paragone tra gli assegni cantonali, ecc.