All’età del pensionamento (64 anni per le donne, 65 per gli uomini), l’AVS versa la rendita di vecchiaia, eventualmente, indennità complementari e/o assegni per grandi invalidi. L’attribuzione delle prestazioni non avviene in modo automatico, ma è subordinata alla presentazione di una richiesta, mediante specifico formulario.
Calcolo delle rendite
La prestazione principale del regime AVS è costituita dalla rendita di vecchiaia; le altre
eventuali rendite sono calcolate in percentuale di questa.
I redditi realizzati durante il matrimonio, al pari di eventuali accrediti educativi e di assistenza, sono ripartiti per metà tra i coniugi, secondo il sistema dello splitting; sistema questo che contribuisce a ripristinare uguaglianza tra il coniuge che esercita un’attività lucrativa e quello che, invece, che non la esercita.
La rendita massima attuale è pari a 2‘320 franchi al mese; la minima di 1’160 franchi (valori 2012).
Rendite limitate per le coppie
Nonostante il carattere individuale del diritto alla rendita delle persone sposate, la somma delle due rendite della coppia non può oltrepassare il 150% dell’importo della rendita massima, semplice, di vecchiaia. Tale limite è fissato attualmente a 3’480 franchi al mese (valori 2012). Se la somma globale è maggiore, le due rendite sono ridotte in modo proporzionale (art. 35 LAVS).
Rendite per figli
Pensionati e pensionate AVS ricevono, per i loro figli che non hanno compiuto 18 anni, una rendita complementare per ciascun figlio. Tale rendita è prolungata, eventualmente, fino a 25 anni per figli in formazione (scuola, apprendistato, studi universitari). La rendita per figlio è pari al 40% della corrispondente rendita di vecchiaia. Ciascuno dei coniugi ha diritto alla rendita per figlio; ma se entrambi sono a beneficio di una rendita, la complementare per il figlio è limitata al 60% della rendita massima di vecchiaia.
Rendita di vedovo(a)
- Le persone sposate, il cui coniuge è deceduto, hanno diritto a una rendita per vedovo/ per vedova. Qualora, però, il coniuge superstite soddisfi contestualmente sia le condizioni per la rendita di vedovo(a), sia quelle per una rendita di vecchiaia (propria) o d’invalidità, gli/le sarà versata soltanto la rendita più elevata:
- la rendita di vedovo(a) è dovuta quando alla morte del coniuge, essi hanno uno o più
figli, indipendentemente dall’età di questi (art. 23 ss. LAVS);
- ma per il vedono la rendita si estingue al momento in cui il figlio più giovane compie
18 anni; stessa regola vale per i vedovi divorziati;
- la vedova che non ha figli, ha diritto alla rendita di vedova solo se ha compiuto 45
anni ed è stata sposata almeno negli ultimi 5 anni;
- le donne divorziate hanno diritto alla rendita di vedova se, al momento della morte
dell’ex marito, hanno figli e sono state sposate per almeno 10 anni oppure se il figlio più
giovane compie 18 anni dopo il 45esimo compleanno della madre. Non ricorrendo
nessuna delle (due) ultime condizioni, la rendita alla vedova viene versata fino a che
il figlio cadetto compie 18 anni;
- a seguito dell’entrata in vigore della legge sul partenariato registrato, il 1° gennaio
2007, le persone legate da tale vincolo beneficiano delle stesse prestazioni che
spettano ai vedovi, indipendentemente dal sesso.
Rendita per orfani
I figli che hanno perso un genitore hanno diritto alla rendita per orfani fino all’età di 18 anni, eventualmente fino a 25 anni quando sono in formazione.
In caso di decesso dei due genitori, l’orfano ha diritto a due rendite per orfani ; queste però sono limitate al 60% della rendita massima di vecchiaia (art. 25 LAVS).