Quando si smette di lavorare – Prevedere l’invalidità – Valutazione dell’invalidità
La rendita viene attribuita secondo il grado d’invalidità. L’AI applica diversi metodi di
valutazione in base al fatto se l’assicurato svolge o meno attività lucrativa:
- persone che esercitano attività lucrativa : si confronta il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto percepire senza l’invalidità con quello che potrebbe ottenere
dall’esercizio di un’attività «ragionevolmente esigibile» dopo il trattamento e i provvedimenti di riabilitazione, sul mercato del lavoro, tenuto conto della situazione
economica reale (si parla di reddito ipotetico; art. 16 LPGA);
- persone senza attività lucrativa : per valutare l’invalidità delle donne che svolgono
attività di casa (au foyer), degli studenti, degli scolari e simili, si esamina fino a che
punto l’invalidità impedisce loro di svolgere le attività abituali, quali la gestione della
casa, l’educazione dei figli, l’alimentazione, il giardino, i corsi, il bucato, la
formazione e simili (art. 28a al 2 LAI );
- persone con attività lucrativa a tempo parziale : per gli assicurati che svolgono attività lucrativa a tempo parziale oltre alla gestione dell’economia domestica, si applica un metodo misto. In simili casi, occorre definire infatti la parte spettante per l’attività lucrativa e quella per il disbrigo dei lavori abituali nell’economia domestica e calcolare poi il grado di invalidità di ciascuno degli ambiti (confronto dei redditi, confronto delle attività abituali) (art. 27bis OAI);
- differenziazione tra persone con attività lucrativa e persone senza : per stabilire in quale delle tre categorie classificare l’assicurato – esercente attività lucrativa piena, attività lucrativa a tempo parziale o senza attività lucrativa – conviene chiedersi quale sarebbe la sua attività, nelle stesse circostanze, se non avesse subito pregiudizio di salute. Rispetto alle persone che si occupano di economia domestica, occorre considerare le circostanze personali, familiari, sociali e professionali come pure i compiti educativi e di assistenza (Jurisprudence AVS e AI 1999 p. 227).