L’indennità giornaliera di disoccupazione è pari al 70 o all’80% del salario assicurato che la persona percepiva in media gli ultimi mesi prima della disoccupazione. Oltre agli invalidi parziali e gli assicurati che dispongono di salari molto bassi, anche gli assicurati che hanno figli – per i quali devono provvedere al mantenimento – ricevono l’indennità piena dell’80%; gli altri assicurati ricevono il 70% del salario assicurato (art. 22 LADI).
Guadagno assicurato
L’importo massimo del guadagno assicurato è pari a 126’000 franchi all’anno (valori
2012). Il guadagno che non raggiunge i 500 franchi al mese non è assicurato. I redditi
risultanti da più rapporti di lavoro si sommano (art. 23 LADI, art. 40 OADI).
Il guadagno accessorio non è assicurato; per guadagno accessorio s’intende il reddito
percepito per l’attività che va oltre il 100%! Se l’assicurato perde uno dei due posti di lavoro a tempo parziale, l’attività remunerata che continua durante la disoccupazione (parziale) è considerata guadagno intermedio.
Importi forfetari per il guadagno assicurato
Per le persone esentate dalle condizioni relative al periodo di contribuzione o che
percepiscono indennità di disoccupazione alla fine del periodo educativo di figli minori di 16 anni, non è possibile riferirsi al reddito pre-disoccupazione. In simili casi, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base di importi forfetari per queste categorie di assicurati (art. 23 cpv. 2 LADI e art. 41 cpv. 1 OADI).
Numero delle indennità giornaliere
Le indennità giornaliere sono versate esclusivamente per i giorni lavorativi (lunedì-venerdì). Si calcolano, in media, 21,7 indennità giornaliere al mese (art. 21 LADI).
Termine d’attesa
Il generale termine d’attesa per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione è di 5 giorni (art. 18 cpv. 1 LADI, art. 6a cpv. 1 OADI). Tale termine tuttavia non si applica ai
redditi modesti il cui guadagno proveniente da un’occupazione a tempo pieno è inferiore a 36’000 franchi annui, o pari a 60’000 franchi per coloro che hanno obblighi di mantenimento verso figli minori di 25 anni. In caso di attività parziale, l’importo è ridotto
proporzionalmente al grado d’occupazione (art. 6a cpv. 2 OADI).
Durata delle prestazioni : persone che hanno esercitato attività lucrativa
- 200 indennità giornaliere (9 mesi) al massimo per le persone minori di 25 anni che non hanno obblighi di mantenimento verso figli;
- 260 indennità giornaliere (12 mesi) se l’assicurato vanta un periodo di contribuzione
totale di almeno 12 mesi;
- 400 indennità (18 mesi) al massimo se l’assicurato vanta un periodo di contribuzione
totale di almeno 18 mesi;
- 520 indennità giornaliere (24 mesi) al massimo se l’assicurato vanta un periodo di
contribuzione di almeno 22 mesi (dal 01.01.2012) E abbia almeno 55 anni o benefici di rendita (d’invalidità) corrispondente ad un tasso (d’invalidità) di almeno il 40%, indipendentemente dall’assicuratore pagante (art. 27 cpv. 2 LADI).
Durata delle prestazioni per le persone esentate dai contributi (periodo educativo)
Le persone assicurate, esentate dalle condizioni sulle condizioni del periodo di contribuzione (art. 14 LADI) per essersi dedicate all’educazione dei figli (art. 13 cpv. 2d LADI), hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione per 4 mesi (90 indennità) (art. 27 cpv. 4 LADI).
Diritto alle prestazioni dopo il parto
L’indennità giornaliera di disoccupazione di cui beneficia l’assicurata è sospesa alla data del parto; essa viene sostituita dall’indennità di maternità, calcolata sulla base del salario precedente alla disoccupazione. L’indennità di maternità in ogni caso non può essere inferiore al trattamento di disoccupazione (diritti quesiti); trattamento che peraltro rinasce non appena esaurita la indennità di maternità.